Convenzione
Art. 41
Favoreggiamento o complicità e tentativo
In vigore dal 2 lug 2013
- Favoreggiamento o complicità e tentativo
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli .a e 39 della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli .a e 39 della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-41