Convenzione

Art. 32

Conseguenze civili dei matrimoni forzati

In vigore dal 2 lug 2013
- Conseguenze civili dei matrimoni forzati Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.
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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-32

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