Convenzione
Art. 27
Segnalazioni
In vigore dal 2 lug 2013
- Segnalazioni
Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-27