Convenzione
Art. 26
Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza
In vigore dal 2 lug 2013
- Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza
1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-26