Convenzione
Art. 23
Case rifugio
In vigore dal 2 lug 2013
- Case rifugio
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-23