Convenzione
Art. 19
Informazione
In vigore dal 2 lug 2013
- Informazione
Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-19