Art. 19 · Informazione
Convenzione

Art. 19

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Informazione

In vigore dal 2 lug 2013
- Informazione Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.
Storico versioni

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