Art. 37 · Matrimonio forzato
Convenzione

Art. 37

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Matrimonio forzato

In vigore dal 2 lug 2013
- Matrimonio forzato 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.
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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-37