Accordo

Art. 8

Decisione

In vigore dal 30 ott 2012
Decisione Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformità alla finalità che si intende perseguire con il presente Accordo, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le autorità degli Stati Contraenti considerano, tra gli altri fattori, la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nonché la gravità del reato commesso, le precedenti condanne del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-8

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Decisione (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo