Accordo

Art. 12

Cessazione dell'esecuzione

In vigore dal 30 ott 2012
Cessazione dell'esecuzione Lo Stato Ricevente deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informata dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-12

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Cessazione dell'esecuzione (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo