Accordo
Art. 12
Cessazione dell'esecuzione
In vigore dal 30 ott 2012
Cessazione dell'esecuzione
Lo Stato Ricevente deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informata dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-12