Accordo

Art. 14

Transito

In vigore dal 30 ott 2012
Transito 1) Se uno Stato Contraente entra in accordi per il trasferimento di una persona condannata con uno Stato terzo, l'altro deve cooperare per facilitarne l'eventuale transito attraverso il proprio territorio. Lo Stato nel cui territorio la persona trasferita è diretta dovrà presentare preventivamente richiesta di transito all'altro. 2) Uno Stato pofrà rifiutare il transito se la persona condannata è un proprio cittadino. 3) Le richieste di transito e le risposte saranno comunicate a norma dell' del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-14

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Transito (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo