Accordo
Art. 19
La Consegna delle Persona Condannata
In vigore dal 30 ott 2012
La Consegna delle Persona Condannata
La consegna della persona trasferita da parte dello Stato Trasferente a quello Ricevente dovrà avvenire in una località concordata tra i due Stati. Lo Stato Ricevente è responsabile del trasporto del detenuto dallo Stato Trasferente ed anche della custodia della persona condannata al di fuori del proprio territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-19