Accordo

Art. 20

Disposizioni Finali

In vigore dal 30 ott 2012
Disposizioni Finali 1) Il presente Accordo è subordinato a ratifica. Ogni Stato Contraente notificherà all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure giuridiche necessarie alla entrata in vigore dell'Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese, dalla data dell'ultima notifica. 2) Ogni emendamento o modifica al presente Accordo concordato dagli Stati Contraenti, avrà validità come l'Accordo stesso. 3) L' Accordo avrà validità per un periodo indeterminato. Tuttavia, può essere rescisso da ciascuno degli Stati Contraenti mediante preavviso scritto all'altro. La conclusione avrà effetto dopo sei mesi a partire dalla data di tale preavviso. 4) Nonostante la rescissione, questo Accordo continuerà ad applicarsi all'esecuzione di condanne di persone che sono state trasferite, in conformità di questo Accordo, prima della data in cui tale rescissione ha effetto. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il giorno 10 del mese VIII dell'anno 2012 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, hindi ed inglese tutti i i testi facenti egualmente fede. In caso di diversità di interpretazione, prevarrà il testo inglese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica dell'India Parte di provvedimento in formato grafico
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Disposizioni Finali (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo