Accordo
Art. 15
Spese
In vigore dal 30 ott 2012
Spese
1) Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato Ricevente tranne le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente.
2) Lo Stato Ricevente può, tuttavia, chiedere o tentare di recuperare tutto o parte dei costi di trasferimento dalla persona condannata o da altra fonte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-15