Accordo

Art. 13

Informazioni concernenti l'esecuzione

In vigore dal 30 ott 2012
Informazioni concernenti l'esecuzione Lo Stato Ricevente fornirà informazioni allo Stato Trasferente: a) quando l'esecuzione della pena è stata completata; b) se la persona condannata evade prima della fine della pena. In tal caso, lo Stato Ricevente prenderà provvedimenti per effettuare il suo arresto ed assicurarsi che sconti il restante della pena e che sia ritenuto responsabile anche di evasione in conformità alle leggi dello Stato Ricevente. c) se lo Stato Trasferente richiede un rapporto speciale.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-13

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