Accordo

Art. 9

Continuazione dell'esecuzione della condanna

In vigore dal 30 ott 2012
Continuazione dell'esecuzione della condanna 1) Salvo quanto stabilito dall' del presente Accordo, le autorità dello Stato Ricevente devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato Trasferente. 2) L'esecuzione della sentenza sarà disciplinata dalla legge dello Stato Ricevente e soltanto tale Stato sarà competente per l'adozione di tutte le relative decisioni. 3) Se la condanna è per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con le leggi dello Stato Ricevente, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato Trasferente, adeguare la pena ad una prevista dal proprio ordinamento per un reato similare. Riguardo la natura e la durata, la pena così modificata dovrà corrispondere il più possibile a quella inflitta dalla condanna nello Stato Trasferente. Non dovrà, tuttavia, aggravare ne per natura ne per durata, la condanna inflitta dallo Stato Trasferente.
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