Accordo

Art. 11

Grazia, amnistia, indulto

In vigore dal 30 ott 2012
Grazia, amnistia, indulto 1) Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato. 2) Lo Stato Ricevente, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darvi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Grazia, amnistia, indulto (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo