Accordo
Art. 11
Grazia, amnistia, indulto
In vigore dal 30 ott 2012
Grazia, amnistia, indulto
1) Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.
2) Lo Stato Ricevente, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darvi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-11