Accordo

Art. 6

Richiesta e documenti a sostegno

In vigore dal 30 ott 2012
Richiesta e documenti a sostegno 1) Ogni persona condannata può richiedere di essere trasferita in conformità al presente Accordo avanzando domanda scritta alle competenti autorità dello Stato Trasferente o dello Stato Ricevente. 2) Se la persona condannata presenta la richiesta allo Stato Ricevente, esso dovrà trasmetterla allo Stato Trasferente; 3) Lo Stato Trasferente trasmette allo Stato Ricevente: a) se la richiesta è presentata allo Stato Trasferente, una copia di tale richiesta; b) nome, data e luogo di nascita e residenza, se conosciuta, nello Stato Ricevente della persona condannata, insieme a copia del passaporto o di qualunque altro documento d'identità e, laddove possibile, le impronte digitali; c) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna; d) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna; e) copia autenticata della sentenza definitiva di condanna; f) copia delle disposizioni di legge su cui è fondata la sentenza; g) una dichiarazione che indichi la parte della condanna già scontata, oltre ad informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna; h) quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato Trasferente ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato Ricevente; i) una dichiarazione dello Stato Trasferente nella quale si acconsente al trasferimento della persona condannata. 4) Al fine di giungere ad una decisione sulla base di una richiesta formulata in conformità a questo Accordo, lo Stato Ricevente invierà i seguenti documenti ed informazioni allo Stato Trasferente, a meno che uno dei due non abbia già deciso di non acconsentire al trasferimento; a) una dichiarazione o un documento che indichi che la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente; b) copia della legge in vigore nello Stato Ricevente che prevede che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato Trasferente costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; c) una dichiarazione sugli effetti di legge o regolamenti relativi alla durata e all'applicazione della condanna nello Stato Ricevente a trasferimento avvenuto della persona condannata, compresa, se possibile, una dichiarazione sugli effetti del comma 3, del presente Accordo sul trasferimento; d) la disponibilità dello Stato Ricevente ad acconsentire al trasferimento della persona condannata e l'impegno a somministrare il restante della pena; e) qualsiasi ulteriore informazione o documento lo Stato Trasferente consideri necessario. 5) Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto e devono essere indirizzate alle Autorità centrali degli Stati Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-6

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