Accordo

Art. 2

Principi Generali

In vigore dal 30 ott 2012
Principi Generali 1) Secondo le disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno Stato Contraente può essere trasferita nel territorio dell'altro al fine di scontare la pena che gli è stata inflitta. A tale proposito, è a norma del presente Accordo, egli può manifestare allo Stato Trasferente o a quello Ricevente, la propria volontà di essere trasferito. 2) Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato Ricevente o da quello Trasferente. 3) Il trasferimento può essere richiesto da una persona condannata che è cittadina di uno degli Stati Contraenti o anche da terzi aventi titolo ad agire per suo conto e a norma delle leggi dello Stato Contraente. 4) Il presente Accordo non è applicabile se la persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-2

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