Accordo

Art. 4

Condizioni per il trasferimento

In vigore dal 30 ott 2012
Condizioni per il trasferimento Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni: a) la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente; b) la sentenza è definitiva; c) non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede la sua presenza; d) la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento; e) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali - il suo legale rappresentante, acconsente al trasferimento; f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; g) Lo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni per il trasferimento (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo