Accordo

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 30 ott 2012
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, d'ora in avanti denominate "GLI STATI CONTRAENTI," DESIDERANDO sviluppare la loro cooperazione per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale, HANNO CONVENUTO quanto segue Definizioni Ai fini del presente Accordo: a) "condanna" è qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato per un determinato periodo di tempo o per tutta la vita; b) "sentenza" è una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna; c) "Stato Trasferente" è lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita; d) "Persona condannata" è la persona che sconta una pena detentiva in seguito ad una sentenza pronunciata del giudice; e) "Stato Ricevente" è lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita al fine di scontare la sua pena o quel che ne resta;
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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-1

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Definizioni (Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo