Accordo
Art. 3
Autorità Centrali
In vigore dal 30 ott 2012
Autorità Centrali
1) Le richieste di trasferimento sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali degli Stati Contraenti.
2) L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'Interno.
3) In caso uno Stato Contraente cambia Autorità Centrale, dovrà notificarlo all'altro attraverso i canali diplomatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-3