Accordo

Art. 3

Autorità Centrali

In vigore dal 30 ott 2012
Autorità Centrali 1) Le richieste di trasferimento sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali degli Stati Contraenti. 2) L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'Interno. 3) In caso uno Stato Contraente cambia Autorità Centrale, dovrà notificarlo all'altro attraverso i canali diplomatici.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-3

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Autorità Centrali (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo