Accordo
Art. 7
Consenso e verifica
In vigore dal 30 ott 2012
Consenso e verifica
1) Lo Stato Trasferente garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge dello Stato Trasferente.
2) Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato Ricevente lo richieda espressamente, lo Stato Trasferente deve dare a quest'ultimo la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità delle leggi dello Stato Ricevente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato in modo volontario e con piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-7