Art. 4 · Condizioni per il trasferimento
Accordo

Art. 4

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Condizioni per il trasferimento

In vigore dal 30 ott 2012
Condizioni per il trasferimento Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni: a) la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente; b) la sentenza è definitiva; c) non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede la sua presenza; d) la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento; e) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali - il suo legale rappresentante, acconsente al trasferimento; f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; g) Lo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-4