Accordo
Art. 18
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 30 ott 2012
Risoluzione delle controversie
1) Le Autorità Centrali si impegnano a risolvere reciprocamente ogni controversia dalla interpretazione, applicazione o esecuzione di questo Accordo.
2) Se le Autorità Centrali non sono in grado di risolvere la controversia reciprocamente, quest'ultima sarà risolta attraverso canali diplomatici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-18