Accordo

Art. 18

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 30 ott 2012
Risoluzione delle controversie 1) Le Autorità Centrali si impegnano a risolvere reciprocamente ogni controversia dalla interpretazione, applicazione o esecuzione di questo Accordo. 2) Se le Autorità Centrali non sono in grado di risolvere la controversia reciprocamente, quest'ultima sarà risolta attraverso canali diplomatici.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183#art-a-18

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Risoluzione delle controversie (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo