Art. 18 · Risoluzione delle controversie
Accordo

Art. 18

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Risoluzione delle controversie

In vigore dal 30 ott 2012
Risoluzione delle controversie 1) Le Autorità Centrali si impegnano a risolvere reciprocamente ogni controversia dalla interpretazione, applicazione o esecuzione di questo Accordo. 2) Se le Autorità Centrali non sono in grado di risolvere la controversia reciprocamente, quest'ultima sarà risolta attraverso canali diplomatici.
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