Accordo›Capo II
Art. VIII
Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo VIII
Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica.
1. Qualora non sia possibile procedere ad una videoconferenza, se una persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dell'altra, quest'ultima può chiedere l'assistenza della prima affinché l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 6.
2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono è che il testimone o il perito vi acconsenta.
3. La Parte richiesta consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.
4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonché una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un'audizione per telefono.
5. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate dalle Parti contraenti. Nel concordare siffatte modalità, la Parte richiesta si impegna a:
a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;
c) verificare che il testimone o perito consenta all'audizione per telefono.
6. Si applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo VII, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo VII, paragrafo 7.
Storico versioni
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