Accordo›Capo II
Art. VI
Restituzione
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo VI
Restituzione
1. La Parte richiesta, a domanda della Parte richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a disposizione della Parte richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
2. Nell'applicazione degli della convenzione europea di assistenza giudiziaria, la parte richiesta può rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna alla Parte richiedente, qualora ciò possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.
3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna alla Parte richiedente, la Parte richiesta non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti di tali beni. Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto della Parte richiesta di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.
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