AccordoCapo II

Art. X

Squadre investigative comuni.

In vigore dal 7 lug 2011
Articolo X Squadre investigative comuni. 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, per un scopo determinato e una durata limitata che può essere prorogata con l'accordo delle Parti contraenti, per svolgere indagini penali nel territorio delle Parti. La composizione della squadra è indicata nell'accordo. Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita: a) quando le indagini condotte da una Parte contraente su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con l'altra Parte contraente; b) quando le Parti contraenti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata. Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da entrambe le Parti contraenti interessate. La squadra viene costituita nella Parte contraente in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini. 2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra. 3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti contraenti alle seguenti condizioni generali: a) la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali della Parte contraente nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale; b) la squadra opera in conformità al diritto della Parte contraente in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra; c) la Parte contraente nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare. 4. Ai sensi del presente articolo per «distaccati» presso la squadra investigativa si intendono i membri della squadra investigativa comune diversi da quelli della Parte contraente nel cui territorio essa interviene. 5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nel territorio della Parte contraente dell'intervento qualora siano adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra può disporre altrimenti, in conformità al diritto della Parte contraente in cui la squadra opera. 6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità del diritto della Parte contraente dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti della Parte contraente dell'intervento e della Parte contraente che li ha distaccati. 7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessità che in una delle Parti contraenti siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Parte contraente potranno farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Parte contraente alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale. 8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di uno Stato che non ha partecipato alla costituzione della squadra, le autorità competenti della Parte contraente di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti. 9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri di quest'ultima possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nella Parte contraente che li ha distaccati. 10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione ad una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti della Parte contraente interessata possono essere utilizzate: a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra; b) previo consenso della Parte contraente in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nella Parte contraente interessata o qualora quest'ultima potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso; c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale; d) per altri scopi entro i limiti convenuti dalle Parti contraenti che hanno costituito la squadra. 11. Il presente articolo lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;97#art-a-x

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Squadre investigative comuni. (Art. X Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo