Accordo›Capo II
Art. XII
Responsabilità penale riguardo ai funzionari.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XII
Responsabilità penale riguardo ai funzionari.
Nel corso delle operazioni di cui agli articoli IX, X e XI, i funzionari della parte diversa da quella in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-06-14;97#art-a-xii