Accordo›Capo II
Art. XVI
Riservatezza.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XVI
Riservatezza.
Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi il fatto che sono state trasmesse informazioni a norma degli articoli XIV e XV, o che è in corso un'indagine.
Storico versioni
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