Accordo›Titolo III
Art. XVIII
Estradizione dei cittadini.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XVIII
Estradizione dei cittadini.
1. Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente i propri cittadini che sono perseguiti da una di esse per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, secondo le norme e le condizioni determinate dalla convenzione europea di estradizione.
2. Le parti contraenti non possono invocare la cittadinanza quale motivo di rifiuto della consegna.
3. Le richieste di estradizione sono effettuate direttamente fra le autorità centrali: per la Repubblica Italiana la Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II, presso il Ministero della Giustizia; per la Republica Albanese la Direzione Centrale per le Questioni di Giustizia, presso il Ministero della Giustizia.
Storico versioni
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