Accordo›Titolo VI
Art. XXIII
Entrata in vigore.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XXIII
Entrata in vigore.
1. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda della due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte contraente avrà
ricevuto la relativa notifica.
3. Il presente accordo cesserà di essere in vigore, anche senza apposita denuncia, dalla data in cui la convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e la convenzione europea di
estradizione non avranno più effetto tra le Parti contraenti.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.
Per il Consiglio dei Ministri Per il Governo della Repubblica della Repubblica Italiana di Albania
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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