AccordoTitolo IV

Art. XIX

Trasferimento dei procedimenti penali.

In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XIX Trasferimento dei procedimenti penali. Le parti contraenti si impegnano a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della convenzione sul trasferimento delle procedure penali, aperta alla firma a Strasburgo il 15 maggio 1972.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;97#art-a-xix

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