AccordoTitolo IV

Art. XIX

Trasferimento dei procedimenti penali.

In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XIX Trasferimento dei procedimenti penali. Le parti contraenti si impegnano a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della convenzione sul trasferimento delle procedure penali, aperta alla firma a Strasburgo il 15 maggio 1972.
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Trasferimento dei procedimenti penali. (Art. XIX Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo