Accordo›Titolo IV
Art. XIX
Trasferimento dei procedimenti penali.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XIX
Trasferimento dei procedimenti penali.
Le parti contraenti si impegnano a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della convenzione sul trasferimento delle procedure penali, aperta alla firma a Strasburgo il 15 maggio 1972.
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