Accordo›Capo II
Art. XV
Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XV
Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie.
1. Ciascuna Parte contraente provvede affinché, su richiesta dell'altra, sia in grado di esercitare un controllo,durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati nella richiesta e comunica i relativi risultati alla Parte richiedente.
2. La Parte richiedente indica nella sua richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.
3. La decisione di esercitare un controllo è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti della Parte richiesta, tenendo nella debita considerazione il suo diritto nazionale.
4. Le modalità pratiche del controllo sono concordate dalle autorità competenti delle Parti contraenti.
Storico versioni
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