AccordoCapo II

Art. XI

Operazioni sotto copertura.

In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XI Operazioni sotto copertura. 1. Le Parti contraenti possono convenire di collaborare tra di loro per lo svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di infiltrati o sotto falsa identità (operazioni sotto copertura). 2. La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte richiesta nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. La durata dell'operazione sotto copertura, le condizione particolareggiate e lo status giuridico degli agenti coinvolti durante le operazioni di infiltrazione sono convenuti dalle Parti nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali. 3. Le operazioni sotto copertura sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali della Parte contraente nel cui territorio è effettuata l'operazione. Le Parti contraenti collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione sotto copertura e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identità.
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