Accordo›Capo II
Art. IX
Consegne sorvegliate.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo IX
Consegne sorvegliate.
1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire che, su richiesta dell'altra, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta. Le autorità competenti di tale Parte mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.
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