Accordo›Titolo II
Art. IV
Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo IV
Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria.
1. Le richieste di assistenza giudiziaria sono effettuate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano alla Parte richiesta di verificarne l'autenticità. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione e contestualmente, prima della loro esecuzione, sono trasmesse:
- per quanto riguarda la Repubblica Italiana, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II;
- per quanto riguarda la Repubblica di Albania, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per le Questioni di Giustizia.
Le richieste di assistenza giudiziaria sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo.
Ogni denuncia di una Parte diretta ad ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici dell'altra ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria può essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie competenti.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà che siano inviate o restituite le richieste in casi specifici:
a) tra un'autorità centrale di una Parte e un'autorità centrale dell'altra, o
b) tra un'autorità giudiziaria di una Parte e un'autorità centrale dell'altra.
3. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma degli articoli IX, X o XI, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o un'autorità centrale in una Parte e un'autorità doganale o di polizia nell'altra Parte, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità. Il paragrafo 1 si applica a tali contatti.
4. Le seguenti richieste o comunicazioni sono inviate tramite le autorità centrali delle Parti:
a) richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute di cui all'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria,
b) notifiche di informazioni relative a condanne di cui all'articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Tuttavia, le richieste delle copie delle sentenze e delle misure di cui all' del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono essere inviate direttamente alle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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