AccordoTitolo II

Art. V

Scambio spontaneo di informazioni.

In vigore dal 7 lug 2011
Articolo V Scambio spontaneo di informazioni. 1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorità giudiziarie competenti delle Parti contraenti possono procedere ad uno scambio di informazioni, senza che sia presentata una richiesta a tal fine, relative a reati perseguibili da parte dell'autorità destinataria al momento della trasmissione delle informazioni. 2.Le informazioni sono scambiate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta, alle condizioni che consentano alle Parti contraenti di verificarne l'autenticità. 3. L'autorità che fornisce le informazioni può, secondo il diritto interno, imporre all'autorità giudiziaria destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni. L'autorità giudiziaria destinataria rispetta tali condizioni. 4. Tra le autorità giudiziarie competenti previste dal paragrafo 1, per la parte Italiana la Direzione Nazionale Antimafia procede allo scambio di informazioni ed alle altre attività ad essa attribuite dal diritto interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-06-14;97#art-a-v

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo