Accordo›Titolo II
Art. III
Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo III
Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento.
1. Ciascuna Parte contraente invia alle persone che si trovano nel territorio dell'altra gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.
2. L'invio degli atti del procedimento può avvenire tramite le autorità centrali competenti della Parte richiesta soltanto qualora:
a) l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure
b) le pertinenti norme di procedura della Parte richiedente esigano una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario diversa da quella che può essere fornita a mezzo posta, oppure
c) non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure
d) la Parte richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato.
3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue della Parte nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che emette l'atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua.
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità che ha emesso l'atto o da altre autorità della Parte interessata circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto.
Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.
5. Il presente articolo non incide sull'applicazione degli articoli 8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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