AccordoCapo II

Art. XVII

Segreto bancario.

In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XVII Segreto bancario. Le Parti contraenti non invocano il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente trattato.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;97#art-a-xvii

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