Accordo›Capo II
Art. XVII
Segreto bancario.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XVII
Segreto bancario.
Le Parti contraenti non invocano il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente trattato.
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