Art. XVII · Segreto bancario.
AccordoCapo II

Art. XVII

17 / 23

Segreto bancario.

In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XVII Segreto bancario. Le Parti contraenti non invocano il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-06-14;97#art-a-xvii