Art. XXIII · Entrata in vigore.
AccordoTitolo VI

Art. XXIII

23 / 23

Entrata in vigore.

In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XXIII Entrata in vigore. 1. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda della due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte contraente avrà ricevuto la relativa notifica. 3. Il presente accordo cesserà di essere in vigore, anche senza apposita denuncia, dalla data in cui la convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e la convenzione europea di estradizione non avranno più effetto tra le Parti contraenti. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. Per il Consiglio dei Ministri Per il Governo della Repubblica della Repubblica Italiana di Albania Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-06-14;97#art-a-xxiii