Trattato›Capo VII
Art. 23
Comunicazioni
In vigore dal 12 giu 2010
Comunicazioni
1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misure necessarie a garantire il regolare flusso delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.
2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate, che non potranno essere nè aperte nè trattenute.
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-23