Trattato›Capo VI
Art. 18
Assistenza sanitaria
In vigore dal 12 giu 2010
Assistenza sanitaria
1. L'assistenza sanitaria è garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
2. L'assistenza sanitaria sarà fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Parti.
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