TrattatoCapo VI

Art. 18

Assistenza sanitaria

In vigore dal 12 giu 2010
Assistenza sanitaria 1. L'assistenza sanitaria è garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente. 2. L'assistenza sanitaria sarà fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-18

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Assistenza sanitaria (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo