TrattatoCapo VI

Art. 16

Uniformi e armi

In vigore dal 12 giu 2010
Uniformi e armi 1. Il personale di EUROGENDFOR indosserà la propria uniforme, secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potrà, ove opportuno, stabilire procedure specifiche. 2. Il personale di EUROGENDFOR può detenere, portare e trasportare armi, munizioni, altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.
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