Trattato›Capo V
Art. 12
Tutela delle informazioni
In vigore dal 12 giu 2010
Tutela delle informazioni
1. principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.
2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi.
3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sarà regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-12