Trattato›Capo III
Art. 8
Comandante EGF
In vigore dal 12 giu 2010
Comandante EGF
Il Comandante EGF svolgerà i seguenti compiti principali:
a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;
b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN;
c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli
accordi tecnici, necessari ai fini del corretto
funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;
d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutture e, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorità dello Stato ospitante;
e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'anno finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno;
f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.
Storico versioni
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