TrattatoCapo IV

Art. 10

Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante

In vigore dal 12 giu 2010
Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante 1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN. 2. Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure opportune necessarie a garantire la disponibilità dei servizi richiesti, in particolare l'elettricità, l'acqua, il gas naturale, i servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-10

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