Trattato›Capo II
Art. 4
Missioni e compiti
In vigore dal 12 giu 2010
Missioni e compiti
1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.
2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare.
3. EUROGENDFOR potrà essere utilizzata al fine di:
a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;
b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attività d'indagine penale;
c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d'intelligence;
d) svolgere attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti;
e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;
f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;
g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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